RSPP interno o esterno: quale conviene e quando
Chi apre un’attività con dipendenti, prima o poi, si scontra con una sigla che sulle prime sembra burocrazia pura: RSPP. Sta per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è una delle poche figure della sicurezza sul lavoro che ogni datore di lavoro è obbligato a individuare, senza eccezioni legate alle dimensioni dell’azienda. La domanda che si pongono quasi tutti i titolari di piccole imprese, però, non è “devo nominarlo?” ma “chi deve essere, e posso farlo io?”. La risposta dipende da alcuni criteri precisi fissati dal D.Lgs. 81/2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, e vale la pena capirli bene prima di firmare un contratto con un consulente o di iscriversi a un corso.
Cosa fa, in pratica, l’RSPP
L’RSPP non è chi materialmente previene gli infortuni sul pavimento del magazzino: è la persona che coordina il sistema di prevenzione aziendale. Individua i rischi insieme al datore di lavoro, contribuisce a redigere il DVR (il Documento di Valutazione dei Rischi, cioè l’analisi scritta di tutti i pericoli presenti in azienda e delle misure per contenerli), propone le misure di protezione, tiene sotto controllo l’aggiornamento normativo e partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza. Non ha, di norma, responsabilità penale diretta per gli infortuni: quella resta in capo al datore di lavoro, che però non può nominare l’RSPP e poi dimenticarsene, perché la scelta della persona giusta, con le competenze giuste, è a sua volta un obbligo di legge.
Qui si aprono tre strade, non due: il datore di lavoro può svolgere lui stesso le funzioni di RSPP, può nominare un dipendente interno con i requisiti richiesti, oppure può rivolgersi a un consulente esterno, libero professionista o società specializzata. La legge non lascia scegliere liberamente in ogni caso: ci sono paletti precisi.
Quando il titolare può fare da sé
L’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 permette al datore di lavoro di assumere personalmente il ruolo di RSPP, ma solo entro certi limiti dimensionali. Per le aziende artigiane e industriali, e per quelle agricole e zootecniche, il limite è di 30 lavoratori; per le attività di altri settori (commercio, servizi, uffici) il limite sale fino a 200 lavoratori. Restano comunque escluse da questa possibilità le aziende considerate ad alto rischio secondo l’articolo 31, comma 6 dello stesso decreto: centrali termoelettriche, stabilimenti a rischio di incidente rilevante, strutture sanitarie pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, e alcune altre categorie ad alta pericolosità elencate dalla norma. Per queste realtà il servizio di prevenzione deve essere organizzato con figure dedicate, e il datore di lavoro non può cavarsela da solo, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Per assumere il ruolo, però, non basta la buona volontà: serve seguire un percorso formativo specifico. Il quadro è cambiato con il nuovo Accordo Stato-Regioni, sancito il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio dello stesso anno, che ha sostituito il precedente accordo del 2011. Con il testo del 2011, la formazione del datore di lavoro che voleva fare da RSPP era legata alla classe di rischio ATECO della propria azienda: 16 ore per il rischio basso, 32 per il rischio medio, 48 per il rischio alto. Il nuovo accordo ha cambiato impostazione: prevede un corso base obbligatorio di 16 ore su temi giuridico-normativi e organizzativi, a cui si aggiunge un modulo comune RSPP di 8 ore, e — per i settori a maggiore complessità individuati da specifici codici ATECO — un ulteriore modulo tecnico-integrativo di 12 o 16 ore. È stato inoltre introdotto un aggiornamento quinquennale fisso di 8 ore, uguale per tutti indipendentemente dal codice ATECO, che ha sostituito le vecchie fasce da 6, 10 e 14 ore. L’accordo prevedeva un periodo transitorio, terminato il 24 maggio 2026, durante il quale erano ancora validi i corsi organizzati secondo le vecchie regole: da quella data le nuove modalità si applicano a pieno regime.
Quando l’RSPP deve essere per forza interno
Al di là del caso del datore di lavoro che fa da sé, esistono situazioni in cui la legge chiede espressamente un servizio di prevenzione organizzato internamente, con personale dipendente dedicato: sono, di nuovo, le aziende ad alto rischio elencate nell’articolo 31, comma 6. Per la stragrande maggioranza delle micro-imprese italiane — un negozio, uno studio professionale, un piccolo laboratorio artigiano, un bar — questo vincolo semplicemente non si applica, e la scelta resta aperta tra le tre opzioni viste sopra.
I requisiti, in ogni caso, sono gli stessi
Che si tratti del datore di lavoro, di un dipendente interno o di un consulente esterno, l’articolo 32 del decreto fissa gli stessi paletti di base per chiunque svolga la funzione di RSPP: un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore, e un percorso formativo che comprende un modulo A (base, valido per chiunque assuma per la prima volta l’incarico), un modulo B (specifico per il macrosettore ATECO dell’azienda) e un modulo C (di specializzazione, dedicato alla gestione e organizzazione della sicurezza). L’attestato ha validità quinquennale e va rinnovato con un aggiornamento periodico, la cui durata varia in base al modulo e al ruolo. Non è un dettaglio da poco: nominare RSPP una persona priva dei requisiti giusti espone comunque il datore di lavoro a responsabilità, anche se sulla carta la nomina risulta fatta.
Interno o esterno: come scegliere davvero
Qui entra in gioco il buon senso imprenditoriale più che la norma, perché la legge lascia libertà di scelta a chi rientra nei limiti dell’articolo 34. Un RSPP interno — che sia il titolare stesso o un dipendente formato — conosce l’azienda dall’interno, è presente tutti i giorni, coglie i cambiamenti operativi in tempo reale e non ha bisogno di essere aggiornato ogni volta su cosa è successo in produzione. Ha però un costo indiretto spesso sottovalutato: le ore di formazione (che nella pratica significano giornate di lavoro perse) e il tempo che la funzione richiede in modo continuativo, oltre al fatto che tenersi aggiornati sulle novità normative da soli, senza il supporto di uno studio specializzato, richiede tempo che un piccolo imprenditore spesso non ha.
Un RSPP esterno, di norma un consulente o una società di consulenza sulla sicurezza, porta con sé esperienza maturata su molte aziende diverse, aggiornamento professionale continuo e — aspetto pratico non banale — un costo prevedibile e concordato in anticipo, spesso più contenuto rispetto al tempo che il titolare o un dipendente dovrebbero sottrarre alle attività produttive. Lo svantaggio tipico è la minore presenza fisica in azienda: il consulente esterno visita la sede periodicamente, non tutti i giorni, e questo richiede comunque un minimo di collaborazione interna per segnalare tempestivamente modifiche a macchinari, layout o processi.
| Opzione | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|
| Datore di lavoro stesso | Nessun costo di consulenza, conoscenza diretta dell’azienda | Tempo sottratto alla gestione, aggiornamento normativo a proprio carico |
| Dipendente interno | Presenza quotidiana, conoscenza operativa dei processi | Costo delle ore di formazione, funzione da mantenere aggiornata |
| Consulente esterno | Esperienza su più aziende, aggiornamento professionale continuo, costo prevedibile | Minore presenza fisica, richiede segnalazioni tempestive dall’azienda |
Un punto su cui vale la pena essere diretti: un incarico RSPP concordato a un prezzo eccezionalmente basso, senza sopralluoghi, senza revisione periodica del DVR e senza reale disponibilità in caso di emergenza, non è un affare. È un rischio documentale che si scopre, di solito, proprio nel momento peggiore: durante un’ispezione o dopo un infortunio, quando emerge che la valutazione dei rischi non è mai stata davvero aggiornata.
Un caso pratico
Prendiamo una piccola falegnameria con 8 dipendenti, macchinari a lama e polveri di legno da gestire, quindi un rischio non trascurabile ma nemmeno paragonabile a un impianto industriale complesso. Il titolare rientra pienamente nei limiti dell’articolo 34 (30 lavoratori per le aziende artigiane) e potrebbe in teoria fare da sé, seguendo il corso base più il modulo RSPP e l’eventuale modulo tecnico legato al proprio codice ATECO. Ma il titolare è anche l’unico a gestire produzione, clienti e amministrazione: sottrarre giornate alla formazione iniziale, e poi tempo costante per tenere aggiornato il DVR ogni volta che cambia un macchinario, rischia di diventare un peso che nessuno in azienda può davvero assorbire. In un caso come questo, la scelta più diffusa nella pratica — e non solo per motivi di comodità, ma di reale gestione del rischio — è affidarsi a un RSPP esterno che conosca già il settore del legno, sappia cosa cercano gli ispettori ASL in questo tipo di attività, e che possa aggiornare il DVR con la frequenza necessaria senza gravare sul tempo operativo del titolare.
Cosa succede se non si nomina nessuno
Non è una casella da lasciare vuota sperando che nessuno se ne accorga. La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro: non può essere scaricata su un dirigente o un dipendente senza che il datore di lavoro resti comunque responsabile della scelta. In caso di mancata nomina, l’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro, sanzione che si applica indipendentemente dal fatto che si sia verificato o meno un infortunio. Se poi un incidente accade davvero e si scopre che l’RSPP non era mai stato nominato, o era stato nominato solo sulla carta senza le competenze richieste, la questione si sposta rapidamente dal piano amministrativo a quello penale.
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro. Per valutare la soluzione più adatta alla tua azienda, in particolare per la classificazione del rischio e gli obblighi formativi legati al tuo codice ATECO, rivolgiti a un consulente qualificato o a un RSPP con esperienza nel tuo settore.