RLS: nomina, elezione e cosa succede se manca
Tra le sigle della sicurezza sul lavoro, l’RLS è probabilmente quella meno capita dai titolari di piccole imprese. Non perché sia complicata di per sé, ma perché ribalta una logica a cui il datore di lavoro è abituato: qui non è lui a dover nominare qualcuno dall’alto, come fa con l’RSPP o il medico competente. È un diritto che appartiene ai lavoratori, e sta a loro esercitarlo. RLS sta per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: è la persona che, all’interno dell’azienda, porta la voce di chi lavora ogni giorno nei momenti in cui si discute di rischi, di prevenzione e di misure di protezione. Capire come funziona questa figura, e cosa succede quando in azienda semplicemente non c’è, è utile a qualunque imprenditore abbia almeno un dipendente.
Che ruolo ha davvero l’RLS
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/2008, dedica all’RLS una sezione specifica, gli articoli dal 47 al 50. L’idea di fondo è semplice: chi lavora tutti i giorni in un capannone, in un negozio o in un laboratorio conosce i rischi concreti meglio di chiunque altro, e ha il diritto di essere consultato prima che il datore di lavoro prenda decisioni che riguardano la sua sicurezza. L’RLS viene consultato, per esempio, prima della valutazione dei rischi e della stesura del DVR (il Documento di Valutazione dei Rischi, cioè l’elenco scritto dei pericoli presenti in azienda e delle misure adottate per contenerli), prima della nomina del medico competente, e ogni volta che si introducono nuove tecnologie che possono avere effetti sulla salute dei lavoratori. Ha inoltre diritto ad accedere al DVR, a essere informato sui dati infortunistici, e a partecipare a una riunione periodica sulla sicurezza almeno una volta l’anno, dove peraltro deve essere anche solo l’azienda a raggiungere una certa soglia dimensionale perché sia obbligatoria in modo esplicito.
Va detto con chiarezza, perché è il punto che genera più confusione: l’RLS non ha responsabilità dirette in caso di infortunio. Non è un tecnico della sicurezza, non firma il DVR, non risponde penalmente se qualcosa va storto. È un rappresentante, appunto: il suo compito è vigilare e far sentire la voce dei colleghi, non sostituirsi al datore di lavoro o all’RSPP nelle scelte tecniche.
Come si diventa RLS: elezione o designazione
Qui la norma distingue in base alla dimensione dell’azienda, e per una micro-impresa italiana questo è il punto centrale. Nelle aziende fino a 15 lavoratori, l’articolo 47 prevede che l’RLS sia eletto direttamente dai lavoratori tra di loro, di norma durante una riunione dove tutti i dipendenti scelgono chi li rappresenterà. Non serve un sindacato, non serve una procedura elaborata: basta che i lavoratori si accordino su chi vogliono come proprio rappresentante e che la scelta venga messa per iscritto.
Nelle aziende più grandi, sopra i 15 lavoratori, la modalità cambia: l’RLS viene designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda (le cosiddette RSU o RSA), oppure, se non esistono rappresentanze sindacali interne, si procede comunque all’elezione diretta da parte dei lavoratori. Le modalità specifiche di designazione o elezione, il numero di rappresentanti da eleggere e le ore di permesso retribuito per svolgere il ruolo sono spesso definite dal contratto collettivo applicato, quindi conviene sempre controllare cosa prevede il CCNL del proprio settore prima di organizzare le elezioni.
| Dimensione azienda | Come si individua l’RLS |
|---|---|
| Fino a 15 lavoratori | Elezione diretta tra i lavoratori |
| Oltre 15 lavoratori | Designazione nell’ambito di RSU/RSA, o elezione diretta se non esistono rappresentanze sindacali |
Il mandato dura tre anni, al termine dei quali la stessa persona può essere rieletta senza limiti. Non è quindi una nomina che si esaurisce con un singolo documento firmato una volta per tutte: va rinnovata periodicamente, ed è bene che l’imprenditore tenga traccia delle scadenze così come fa per le altre figure della sicurezza.
La formazione obbligatoria e la comunicazione all’INAIL
Una volta eletto o designato, l’RLS ha diritto — e obbligo, per poter esercitare davvero il ruolo — a un percorso formativo specifico. Si tratta di un corso di almeno 32 ore, uguale per tutti i settori produttivi, che copre sia gli aspetti normativi sia i rischi concreti presenti nell’ambiente in cui l’RLS opera. È il datore di lavoro a doversi far carico dell’organizzazione e del costo di questa formazione, proprio come fa per gli altri corsi di sicurezza obbligatori in azienda.
C’è poi un adempimento amministrativo che molti titolari dimenticano: il nominativo dell’RLS eletto o designato va comunicato all’INAIL. L’obbligo riguarda in particolare le nuove nomine avvenute nel corso dell’anno, e si riferisce solo agli RLS aziendali (non a quelli territoriali, di cui parliamo tra poco). È un passaggio semplice, che si fa online tramite i servizi telematici dell’Istituto, ma se saltato lascia l’azienda scoperta su un adempimento formale che in caso di ispezione va comunque giustificato.
Cosa succede se in azienda l’RLS non viene eletto
Qui arriva la domanda che interessa davvero chi ha una micro-impresa: cosa cambia se, per disinteresse dei lavoratori o per semplice disorganizzazione, l’RLS in azienda non viene mai eletto? A differenza dell’RSPP, che il datore di lavoro deve nominare per legge senza eccezioni, l’RLS resta prima di tutto un diritto dei lavoratori. Il datore di lavoro non può “costringere” nessuno a candidarsi, e non commette di per sé una violazione se in azienda non si è mai svolta un’elezione perché i dipendenti non hanno voluto procedere.
Questo non significa però che la mancanza dell’RLS sia priva di conseguenze pratiche. Il Testo Unico prevede una soluzione di riserva: quando in un’azienda non è stato eletto o designato un RLS interno, le sue funzioni possono essere svolte da un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, l’RLST, una figura esterna che copre più aziende dello stesso territorio o dello stesso comparto produttivo. Per accedere a questo meccanismo, l’azienda priva di RLS interno partecipa a un fondo di sostegno gestito attraverso l’INAIL, versando un contributo commisurato a due ore lavorative annue per ciascun lavoratore occupato. In pratica, chi non elegge il proprio rappresentante interno finisce comunque per pagare, indirettamente, per avere una figura di rappresentanza esterna a disposizione.
Il vero rischio, per il datore di lavoro, non sta tanto nell’assenza dell’RLS in sé, quanto in tutto ciò che la norma lega alla sua esistenza: gli obblighi di consultazione. Se l’azienda deve aggiornare il DVR, nominare il medico competente o introdurre una nuova macchina che comporta rischi per la salute, e non esiste alcun rappresentante — né interno né territoriale — da consultare, quella consultazione semplicemente non avviene, ed è un passaggio che la legge richiede comunque di documentare. In caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza (ASL o Ispettorato del Lavoro), la mancata consultazione dei lavoratori sulla sicurezza è una delle irregolarità che vengono verificate, ed espone il datore di lavoro a sanzioni previste dal Testo Unico, sia di natura amministrativa sia, nei casi più gravi, di natura penale.
Un esempio concreto
Pensiamo a un’officina meccanica con sette dipendenti, aperta da una decina d’anni, che non ha mai avuto un RLS perché nessuno tra i lavoratori si è mai proposto e il titolare non ha mai sollevato la questione. Il DVR viene aggiornato regolarmente dal consulente esterno, ma senza che venga mai raccolta la firma di un rappresentante dei lavoratori, perché semplicemente non esiste. Il giorno in cui l’Ispettorato del Lavoro fa un controllo di routine, tra i documenti richiesti compare anche la prova della consultazione dei lavoratori in materia di sicurezza. A quel punto il titolare si trova a dover spiegare perché questo passaggio non risulta da nessuna parte: non basta dire che “nessuno si è candidato”. La soluzione, a quel punto, è rivolgersi a un ente bilaterale o a un organismo paritetico del proprio settore per attivare la copertura tramite RLST, versando il contributo previsto — ma è un rimedio tardivo rispetto a un problema che, con una semplice riunione tra i dipendenti organizzata per tempo, si sarebbe potuto evitare del tutto.
Vale la pena che il titolare, anche in un’azienda piccola dove i rapporti sono informali e diretti, proponga lui stesso ai dipendenti di eleggere un RLS, anche solo per avere un interlocutore riconosciuto quando serve discutere di sicurezza. Nella pratica, spesso, l’RLS finisce per coincidere con il lavoratore più esperto o più sensibile al tema: non è un obbligo che pesa granché sull’organizzazione quotidiana, ma chiude un tassello che altrimenti resta scoperto e visibile a ogni controllo.
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro. Per organizzare correttamente l’elezione dell’RLS nella tua azienda, o per verificare gli obblighi di consultazione legati alla tua attività, rivolgiti a un consulente qualificato o al tuo RSPP di riferimento.