Datore di lavoro RSPP: quando può svolgere il ruolo
Un titolare che gestisce da solo un piccolo laboratorio, un negozio o uno studio si trova spesso a fare i conti con una domanda molto concreta: devo per forza pagare un consulente esterno per la sicurezza, o posso occuparmene io? La risposta, per una parte consistente delle micro-imprese italiane, è sì: la legge permette al datore di lavoro di assumere personalmente il ruolo di RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, cioè la figura che coordina l’intero sistema di prevenzione dei rischi in azienda. Non è però una scelta libera in ogni circostanza: l’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, fissa condizioni precise legate al settore, al numero di lavoratori e a un percorso formativo obbligatorio che va completato prima di poter dire, sulla carta, di aver assolto l’obbligo.
Chi può fare da sé, e chi no
Il criterio di partenza è dimensionale, e cambia in base al tipo di attività. Per le aziende artigiane e industriali, e per quelle agricole e zootecniche, il datore di lavoro può assumere personalmente i compiti di RSPP fino a un massimo di 30 lavoratori. Per tutti gli altri settori — commercio, servizi, uffici, attività professionali — il tetto sale fino a 200 lavoratori. Chi supera queste soglie non ha scelta: deve individuare un RSPP interno o rivolgersi a un professionista esterno, perché il carico di gestione della sicurezza a quel punto la norma lo considera incompatibile con l’autogestione da parte di chi guida l’impresa.
C’è poi un secondo filtro, che prescinde del tutto dal numero di dipendenti: le attività considerate ad alto rischio secondo l’articolo 31, comma 6 dello stesso decreto. Rientrano in questa categoria le aziende industriali soggette agli obblighi di notifica o rapporto previsti dal D.Lgs. 334/1999 (il cosiddetto decreto Seveso, che riguarda gli stabilimenti con sostanze pericolose in quantità rilevanti), le centrali termoelettriche, gli impianti nucleari e le strutture che rientrano negli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/1995, le aziende che fabbricano o stoccano esplosivi, polveri e munizioni, le imprese industriali con più di 200 dipendenti, le industrie estrattive con oltre 50 dipendenti e le strutture sanitarie pubbliche o private con più di 50 dipendenti. Per queste realtà il servizio di prevenzione deve avere un responsabile interno dedicato: il titolare non può occuparsene personalmente, indipendentemente da quanti lavoratori impiega. Nella pratica quotidiana di una micro-impresa, però, questo secondo filtro raramente si applica: un bar, un salone di parrucchiere, uno studio di commercialista o una piccola falegnameria restano fuori da questo elenco, e per loro la questione si riduce davvero al numero di dipendenti.
Un passaggio che non si può saltare: informare l’RLS
Prima di assumere in prima persona i compiti di RSPP, il datore di lavoro ha un obbligo procedurale che viene spesso dimenticato: deve darne preventiva informazione al RLS, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, cioè la persona eletta o designata dai dipendenti per rappresentarli sui temi di salute e sicurezza. Non è un dettaglio formale da poco: la comunicazione va fatta prima che l’autonomina diventi operativa, e in molte micro-imprese, dove magari l’RLS non è mai stato eletto perché non obbligatorio (sotto una certa soglia dimensionale esiste la figura del rappresentante territoriale, l’RLST), questo passaggio va comunque verificato caso per caso in base all’organizzazione aziendale specifica.
Il percorso formativo: cosa cambia rispetto all’RSPP “normale”
Qui sta la differenza pratica più importante rispetto a un RSPP interno dipendente o a un consulente esterno. Per queste due figure la formazione segue il classico schema a tre moduli — modulo A, base e comune a tutti; modulo B, specifico per il macrosettore ATECO dell’azienda; modulo C, di specializzazione gestionale — accompagnato dal requisito del diploma di scuola superiore. Il datore di lavoro che vuole fare da sé segue invece un percorso specifico, disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119) il 24 maggio 2025, che ha sostituito integralmente il precedente accordo del 2011.
Il nuovo impianto prevede innanzitutto un corso base obbligatorio di 16 ore, articolato in due parti: una giuridico-normativa e una dedicata all’organizzazione e gestione della sicurezza in azienda. Chi, oltre a questo corso base, intende assumere anche il ruolo di RSPP deve poi seguire un modulo comune di 8 ore, valido per tutti i settori, a cui si aggiunge — solo per alcune categorie produttive individuate da specifici codici ATECO a maggiore complessità — un ulteriore modulo tecnico: 12 ore per il settore della pesca, 16 ore per gli altri settori interessati. A questo si affianca un aggiornamento quinquennale di 8 ore, uguale per tutti indipendentemente dal codice ATECO, che ha sostituito le vecchie fasce differenziate per classe di rischio (6, 10 e 14 ore) previste dall’accordo del 2011.
Per non lasciare tutti scoperti dall’oggi al domani, l’accordo ha previsto un periodo transitorio di dodici mesi dalla pubblicazione: i corsi avviati secondo le vecchie regole entro il 23 maggio 2026 restano validi anche dopo quella data. Chi ha già completato la formazione con il sistema precedente non deve rifare nulla da capo; chi deve ancora formarsi, invece, farà bene a informarsi presso l’ente formativo scelto su quale versione del percorso sta effettivamente seguendo.
Cosa succede se manca la formazione, o non viene aggiornata
Un punto su cui vale la pena essere chiari, perché genera spesso equivoci: l’autonomina del datore di lavoro come RSPP diventa efficace solo al completamento della formazione richiesta. Se il titolare si “autonomina” ma non frequenta il corso, oppure lo frequenta e poi lascia scadere l’aggiornamento quinquennale senza rinnovarlo, la situazione viene trattata alla stregua di una mancata nomina dell’RSPP vera e propria. Le conseguenze non sono simboliche: l’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 punisce la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, così come la violazione dell’articolo 34, con l’arresto da tre a sei mesi o con un’ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro. È una sanzione che si applica a prescindere dal fatto che si sia verificato un infortunio, e diventa particolarmente pesante da gestire proprio quando un controllo o un incidente arrivano a scoprire che, sulla carta, il ruolo risultava coperto ma nella sostanza non lo era.
Un esempio pratico
Prendiamo un piccolo negozio di ottica con 4 dipendenti, gestito direttamente dal titolare, che rientra ampiamente nel tetto dei 200 lavoratori previsto per le attività commerciali e non compare in nessuna delle categorie ad alto rischio dell’articolo 31, comma 6. Il titolare può quindi decidere di fare da sé: comunica preventivamente la sua intenzione al rappresentante dei lavoratori (se presente in azienda), si iscrive al corso base di 16 ore più il modulo RSPP di 8 ore, e — verificato il proprio codice ATECO — controlla se rientra tra i settori per cui è richiesto anche il modulo tecnico aggiuntivo. Una volta completata la formazione, redige (o fa redigere con il proprio contributo) il DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi, tenendolo aggiornato ogni volta che cambia qualcosa in negozio: un nuovo macchinario per la lavorazione delle lenti, una ristrutturazione dei locali, l’assunzione di un nuovo dipendente. Il vantaggio è evidente: nessun costo di consulenza esterna ricorrente, e una conoscenza diretta e quotidiana dei rischi reali del proprio punto vendita. Il rovescio della medaglia è che le giornate spese in formazione, e il tempo che serve per restare aggiornati sulle novità normative, sono ore sottratte alla gestione del negozio — un compromesso che ogni titolare deve valutare in base alla propria disponibilità reale, non solo al risparmio economico apparente.
Quando ha senso, e quando no
Fare da sé conviene soprattutto quando l’attività è piccola, i rischi sono limitati e stabili nel tempo, e il titolare ha effettivamente il tempo per seguire la formazione iniziale e gli aggiornamenti periodici senza che questo comprometta la gestione quotidiana. Ha meno senso quando l’azienda cresce, i processi cambiano spesso, o il titolare si trova già a gestire troppe funzioni in prima persona: in quei casi, il tempo necessario per tenere il DVR davvero aggiornato — non solo formalmente compilato — rischia di essere il primo a saltare, e questo espone l’azienda esattamente al tipo di problema che la norma vuole evitare.
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro. Per verificare se la tua attività rientra nei limiti dell’articolo 34 e per individuare il percorso formativo corretto in base al tuo codice ATECO, rivolgiti a un consulente qualificato o a un ente di formazione accreditato.