Formazione sicurezza per il titolare: è obbligatoria?


“Ma io sono il titolare, mica un dipendente — devo fare il corso anch’io?” È una domanda che fino a qualche anno fa aveva quasi sempre la stessa risposta rassicurante: no, o comunque non allo stesso modo dei lavoratori. Oggi la risposta è cambiata, e non di poco. Dal 2026 il titolare che ha almeno un dipendente non può più considerarsi fuori dal giro della formazione obbligatoria: è lui stesso, in prima persona, a doverla fare.

Andiamo con ordine, perché la situazione cambia parecchio a seconda di come è strutturata l’azienda.

Il caso più semplice: nessun dipendente

Se lavori completamente da solo — una ditta individuale, un libero professionista, un artigiano senza collaboratori né dipendenti — la buona notizia è che il Decreto Legislativo 81/08, la norma cardine sulla sicurezza sul lavoro, in gran parte non si applica alla tua situazione. Il decreto nasce per tutelare chi lavora alle dipendenze di qualcun altro, e se quel “qualcun altro” non esiste perché sei tu il solo protagonista della tua attività, gran parte degli obblighi — compresi la formazione antincendio, il primo soccorso e la formazione generale-specifica pensata per i lavoratori — non ti riguarda direttamente.

Attenzione però a un paio di eccezioni pratiche che vale la pena tenere a mente. Se nella tua attività da solo lavori per un committente, ad esempio come tecnico che va a fare manutenzione nei locali di un cliente, e usi macchinari o attrezzature che richiedono un’abilitazione specifica (pensa a una piattaforma elevabile, o a un carrello elevatore), quella formazione resta comunque necessaria — non in quanto “lavoratore dipendente”, ma perché l’uso sicuro di certe attrezzature richiede una preparazione a prescindere da chi sia il datore di lavoro.

Quando cambia tutto: hai anche un solo dipendente

Nel momento in cui assumi anche una sola persona, anche part-time, anche con un contratto brevissimo, la tua posizione cambia radicalmente: diventi “datore di lavoro” nel senso pieno del termine previsto dalla legge, e con questo titolo arrivano obblighi che prima non ti riguardavano. Devi redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (il DVR, l’analisi scritta di tutti i rischi presenti nella tua attività), devi garantire la formazione ai tuoi dipendenti, e — questa è la novità più rilevante degli ultimi mesi — devi formarti anche tu.

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni entrato pienamente in vigore nel maggio 2026, ogni datore di lavoro con dipendenti è tenuto a seguire un corso specifico di 16 ore (che salgono a 22 per le imprese che operano nei cantieri edili, grazie a un modulo aggiuntivo di 6 ore dedicato alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), con contenuti dedicati alla normativa, ai propri obblighi e all’organizzazione della sicurezza in azienda. Chi non lo ha ancora fatto ha tempo fino al 24 maggio 2027 per completarlo — un anno di margine rispetto all’entrata in vigore piena delle nuove regole, ma è un termine che conviene non prendere alla leggera: aspettare gli ultimi mesi significa affidarsi alla disponibilità di calendario degli enti formativi proprio nel momento di massima richiesta.

Situazione del titolare Obbligo formativo Aggiornamento
Ditta individuale senza dipendenti Nessun obbligo generale (salvo attrezzature specifiche usate presso committenti) —
Datore di lavoro con almeno un dipendente Corso base da 16 ore (22 in edilizia) Ogni 5 anni, 6 ore
Datore di lavoro che fa anche da RSPP Corso base + moduli tecnici aggiuntivi Ogni 5 anni, 8 ore

Un dettaglio che confonde spesso: datore di lavoro e RSPP non sono automaticamente la stessa cosa

Qui vale la pena fare chiarezza su una distinzione che genera molta confusione tra chi ha una piccola impresa. Il corso base da 16 ore riguarda il datore di lavoro in quanto tale, indipendentemente da chi si occupi materialmente della prevenzione dei rischi in azienda. Ma esiste una figura distinta, l’RSPP — il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, cioè la persona che individua concretamente i rischi e propone le misure per ridurli — che l’azienda può nominare internamente, affidare a un consulente esterno, oppure che il titolare stesso può decidere di ricoprire in prima persona.

Se scegli quest’ultima strada, cioè fai anche da RSPP della tua azienda, la formazione richiesta è più ampia e articolata rispetto al solo corso base da 16 ore: si aggiungono moduli più tecnici, che approfondiscono la valutazione dei rischi specifici del tuo settore. Non è un doppione della formazione base, ma un percorso complementare che tiene conto del fatto che, ricoprendo anche il ruolo di RSPP, ti stai assumendo una responsabilità operativa in più rispetto al semplice obbligo formativo del datore di lavoro.

Un esempio pratico

Immagina due titolari, entrambi con una piccola gelateria artigianale. Il primo ha assunto due dipendenti part-time e ha affidato l’incarico di RSPP a un consulente esterno che segue più attività della zona: per lui basta il corso base da 16 ore riservato al datore di lavoro. Il secondo, invece, ha deciso di occuparsi personalmente della sicurezza senza affidarsi a nessuno esterno, assumendo anche il ruolo di RSPP: per lui il percorso formativo è più ampio, perché alle 16 ore base si affianca la formazione specifica prevista per chi svolge anche quella funzione. Stessa attività, stessa dimensione d’azienda, ma un carico formativo diverso a seconda di come hanno scelto di organizzare la sicurezza.

E dopo il primo corso?

Per il corso base del datore di lavoro l’aggiornamento è quinquennale, con una durata fissa di 6 ore. Per chi fa anche da RSPP, l’aggiornamento resta quinquennale ma con una durata diversa: 8 ore fisse, indipendentemente dal settore ATECO dell’azienda. Chi ha già completato la formazione da datore di lavoro con le vecchie regole, prima delle novità 2026, dovrebbe verificare con un consulente se l’attestato in suo possesso è considerato ancora valido secondo i nuovi criteri o se richiede un adeguamento: le regole sono cambiate abbastanza da rendere questo controllo tutt’altro che superfluo.


Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro. Per verificare gli obblighi formativi specifici della tua situazione, rivolgiti a un consulente qualificato o a un RSPP abilitato.