Corso sicurezza online: è valido? Cosa dice la normativa


“Facciamo tutto online, così risparmiamo tempo” — è la frase che sento ripetere più spesso quando un imprenditore organizza la formazione sicurezza per i suoi dipendenti. E in parte ha ragione: una fetta consistente della formazione oggi si può davvero fare a distanza. Il problema è che “una fetta” non vuol dire “tutta”, e la parte che resta esclusa dall’online è più ampia di quanto la maggior parte delle persone pensi.

Partiamo da un chiarimento terminologico, perché nella pratica quotidiana si tende a buttare tutto nello stesso calderone chiamandolo genericamente “corso online”, mentre la normativa distingue due modalità profondamente diverse tra loro.

E-learning e videoconferenza non sono la stessa cosa

L’e-learning, in senso tecnico, è quella modalità in cui il lavoratore segue i contenuti in autonomia, quando vuole, senza un docente collegato in tempo reale: naviga tra moduli, video, slide interattive, e alla fine sostiene un test di verifica. È asincrono, cioè scollegato da un orario preciso.

La videoconferenza sincrona è un’altra cosa: c’è un docente collegato dal vivo, in un orario stabilito, con la possibilità per i partecipanti di fare domande e interagire — di fatto un’aula virtuale, ma sempre in tempo reale. Questa modalità è stata riconosciuta ufficialmente dal Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 (poi convertito nella Legge 52/2022), e da allora è considerata equivalente, per molti corsi, alla formazione in presenza fisica — con l’eccezione delle parti che prevedono addestramento pratico o prove pratiche, che restano sempre da fare di persona, con le mani sull’attrezzatura o sul dispositivo di sicurezza.

Perché conta la differenza? Perché quando si parla di “cosa si può fare online”, la risposta cambia parecchio a seconda che si intenda l’una o l’altra.

Cosa si può fare davvero in e-learning puro

La modalità e-learning asincrona, quella più comoda perché il lavoratore la segue quando vuole, è ammessa solo per una parte limitata dei contenuti: la formazione generale dei lavoratori (le 4 ore uguali per tutti, di cui parlavamo in un altro articolo) può sempre essere fatta così, indipendentemente dal settore. La formazione specifica, invece, può essere erogata in e-learning solo per le attività a basso rischio. Se la tua azienda rientra nel rischio medio o alto, la parte specifica della formazione non può essere fatta in modalità asincrona: serve la videoconferenza sincrona, oppure la presenza fisica in aula.

C’è poi tutta una serie di percorsi che restano esclusi dall’e-learning quasi del tutto, anche nella loro parte di aggiornamento. Il corso di primo soccorso e il corso antincendio, per esempio, prevedono sempre una componente pratica — le manovre di rianimazione, l’uso reale dell’estintore — che per sua natura non si può insegnare guardando uno schermo, e questo vale sia per la formazione iniziale che, spesso, per i successivi aggiornamenti. Anche la formazione per il preposto richiede obbligatoriamente una quota di ore in aula fisica, anche se una parte dei contenuti teorici viene erogata online.

Ecco una sintesi di cosa è ammesso e cosa no, per le principali tipologie di formazione:

Tipo di formazione E-learning asincrono Videoconferenza sincrona Presenza fisica
Formazione generale lavoratori Sempre ammessa Ammessa Non necessaria
Formazione specifica, rischio basso Ammessa Ammessa Non necessaria
Formazione specifica, rischio medio/alto Non ammessa Ammessa Consigliata/richiesta secondo l’ente
Preposti Solo parte teorica Solo parte teorica Quota minima obbligatoria in aula
Primo soccorso (parte pratica) Non ammessa Non ammessa Sempre obbligatoria
Antincendio (parte pratica) Non ammessa Non ammessa Sempre obbligatoria
RSPP datore di lavoro (moduli tecnici) Non ammessa Non ammessa Obbligatoria

Il caso del datore di lavoro RSPP

Chi svolge direttamente il ruolo di RSPP come datore di lavoro (quindi senza nominare una persona esterna o interna dedicata) segue un percorso ancora più articolato, diviso in moduli. Alcuni di questi moduli — quelli più tecnici e operativi — sono erogabili esclusivamente in presenza, e nessuna piattaforma, per quanto ben fatta, può sostituirli con un video da guardare comodamente da casa. Chi propone il contrario, va detto senza troppi giri di parole, sta vendendo un attestato che in caso di controllo non regge.

Un esempio pratico

Immagina un piccolo studio di consulenza con sei dipendenti, tutti impiegati d’ufficio: rischio basso, nessuna attrezzatura pericolosa, nessun lavoro manuale rilevante. In questo caso, la formazione generale e quella specifica dei lavoratori possono essere fatte interamente in e-learning, comodamente, senza nemmeno dover fermare l’attività per un pomeriggio. Ora prendi invece un piccolo laboratorio artigianale che lavora il metallo, rischio alto: qui la formazione specifica dei lavoratori non può essere fatta in autonomia sulla piattaforma, serve almeno la videoconferenza sincrona con un docente collegato, e se in azienda c’è anche un addetto antincendio da formare, per lui la parte pratica in presenza è comunque inevitabile, qualunque impostazione scelga l’ente formativo.

Come riconoscere un corso online che non vale niente

Il segnale più chiaro di un corso irregolare è la mancanza di tracciamento reale delle presenze: se ti propongono un pacchetto di slide da scorrere e un quiz finale, senza nessun controllo su quanto tempo hai effettivamente passato su ogni contenuto, senza un tutor raggiungibile in caso di dubbi, e senza un vero e proprio Learning Management System (la piattaforma che registra login, tempi di permanenza e superamento dei test) — quello non è un corso conforme, anche se alla fine ti stampa un attestato con tutti i loghi giusti. La normativa attuale, in particolare dopo l’Accordo Stato-Regioni entrato in vigore nel 2025-2026, richiede requisiti tecnici precisi sulla piattaforma, sulla presenza di tutor disponibili durante il percorso e sulla verifica effettiva dell’apprendimento, non solo del superamento di un test finale messo lì per formalità.

Se hai dubbi su un corso che ti è stato proposto, la domanda giusta da fare all’ente è semplice: “questo corso è in e-learning asincrono o in videoconferenza sincrona, e per la mia classe di rischio è ammesso in questa modalità?” Se la risposta è vaga, è già un campanello d’allarme.


Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro. Per verificare quali corsi possono essere erogati online nel tuo caso specifico, rivolgiti a un ente di formazione accreditato o a un consulente qualificato.