Chi deve fare il corso antincendio in azienda


“Ho solo tre dipendenti in un piccolo negozio, mi serve davvero anche l’addetto antincendio?” È una domanda che arriva spesso da chi ha attività di dimensioni contenute, magari pensando che certi obblighi scattino solo superata una certa soglia di personale. La risposta, anche qui, è netta: la dimensione dell’azienda non c’entra. Basta un solo lavoratore per far scattare l’obbligo.

La regola di base: vale per tutti, senza soglie

Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che il datore di lavoro, insieme ai dirigenti, ha l’obbligo di designare preventivamente uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze. Questo obbligo — a differenza di altri, come quello dell’RLS che in alcuni casi cambia sopra o sotto i 15 dipendenti — non ha soglie dimensionali: riguarda un piccolo negozio con due persone esattamente come uno stabilimento industriale con duecento dipendenti. Cambia il livello di formazione richiesto (1, 2 o 3, a seconda della complessità e del rischio incendio dell’attività, di cui abbiamo parlato in un altro articolo) e probabilmente il numero di addetti da designare, ma l’obbligo di averne almeno uno resta identico per tutti.

Quanti addetti servono

Qui la normativa lascia deliberatamente un margine di valutazione al datore di lavoro: non esiste una tabella che dica “fino a 10 dipendenti ne basta uno, sopra i 10 ne servono due”. La scelta del numero di addetti da formare va fatta considerando le dimensioni dei locali, la natura dell’attività, il numero di persone normalmente presenti (dipendenti, ma anche clienti o visitatori) e l’organizzazione dei turni di lavoro.

Facciamo qualche esempio per capire come cambia la valutazione nella pratica. Un piccolo negozio aperto in un unico turno, con due commesse che lavorano sempre insieme, può ragionevolmente cavarsela con una sola persona formata, a patto che sia sempre presente durante l’orario di apertura al pubblico. Un ristorante che lavora a pranzo e cena con personale diverso nei due turni, invece, ha bisogno di almeno un addetto per ciascun turno, altrimenti nelle ore in cui quella persona non c’è l’attività resterebbe scoperta. Un piccolo stabilimento produttivo su tre turni, incluso quello notturno, dovrebbe idealmente avere un addetto formato in ognuno dei tre, proprio perché il rischio non si azzera fuori dall’orario “d’ufficio”. La prassi più diffusa, soprattutto per le realtà con più di un turno o più sedi, è comunque formare almeno due persone per garantire continuità anche in caso di assenza, malattia o ferie — anche quando in teoria un solo addetto basterebbe sulla carta.

Il caso del datore di lavoro che vuole fare da sé

Una domanda che arriva spesso è se il titolare possa semplicemente designare se stesso, evitando così di dover coinvolgere un dipendente. La risposta è sì, con qualche condizione. Il datore di lavoro può ricoprire personalmente il ruolo di addetto antincendio, a patto che segua comunque lo stesso corso di formazione previsto per qualsiasi altro lavoratore designato e che sia effettivamente presente sul luogo di lavoro durante l’orario lavorativo — non avrebbe senso, ovviamente, che fosse lui l’unico formato se poi non è mai fisicamente presente quando serve.

Su questo punto vale la pena una precisazione storica, perché in giro si trovano ancora spiegazioni superate: l’articolo 34 del D.Lgs. 81/08 prevedeva in origine, con il comma 1-bis, che questa possibilità fosse riservata alle aziende fino a 5 lavoratori. Quel comma è stato però abrogato dal D.Lgs. 151/2015, che ha eliminato proprio quel limite dimensionale: oggi il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione incendi indipendentemente dal numero di dipendenti dell’azienda, non solo nelle realtà più piccole. Restano comunque escluse da questa possibilità alcune attività particolarmente rischiose, elencate in una norma specifica del decreto (l’articolo 31, comma 6), per le quali è comunque richiesta una figura dedicata diversa dal titolare.

Le imprese familiari: un’eccezione da conoscere

Un caso particolare riguarda le imprese familiari, cioè quelle in cui collaborano solo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, così come definite dall’articolo 230-bis del Codice Civile. Finché l’attività resta composta esclusivamente da questi collaboratori familiari, non scatta l’obbligo di designazione preventiva degli addetti antincendio. Ma attenzione: nel momento in cui, oltre ai familiari, l’imprenditore assume anche un solo lavoratore dipendente esterno alla famiglia, l’obbligo diventa pieno, esattamente come per qualsiasi altro datore di lavoro.

Un addetto può occuparsi anche di primo soccorso?

Nelle piccole realtà è comune chiedersi se convenga far coincidere l’addetto antincendio con l’addetto al primo soccorso, magari per limitare il numero di persone da formare e da togliere temporaneamente dalle proprie mansioni per i corsi. La normativa non lo vieta: una stessa persona può ricoprire entrambi i ruoli, a condizione di completare entrambi i percorsi formativi previsti, che restano distinti e non si sostituiscono a vicenda — un corso non copre i contenuti dell’altro, e le rispettive scadenze di aggiornamento corrono in modo indipendente.

Il vantaggio pratico è evidente per una micro-impresa con pochissimo personale: invece di formare quattro persone diverse (due per l’antincendio, due per il primo soccorso, pensando alla continuità sui turni), se ne possono formare due che coprono entrambi i ruoli. Lo svantaggio, altrettanto concreto, è che in un’emergenza reale un’unica persona potrebbe dover gestire contemporaneamente due tipi di intervento — per esempio un principio di incendio con una persona che si è anche fatta male nel frattempo — ed è per questo che, appena le dimensioni dell’azienda lo consentono, molti consulenti sicurezza consigliano comunque di distribuire i due ruoli su persone diverse, anche se la legge non lo impone.

Un riepilogo pratico

Situazione aziendale Obbligo di designare addetti antincendio
Azienda con almeno un dipendente, qualsiasi settore o dimensione Sì, sempre, indipendentemente dal numero di lavoratori
Impresa familiare composta solo da collaboratori familiari No, finché non si assumono dipendenti esterni
Datore di lavoro che vuole svolgere personalmente il ruolo Possibile, a condizione di seguire il corso e di essere presente durante l’orario di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti
Attività particolarmente rischiose (art. 31, comma 6) Il datore di lavoro non può svolgere direttamente il ruolo
Azienda su più turni Consigliato almeno un addetto formato per turno

Cosa succede se la designazione manca

Un ultimo punto che vale la pena chiarire: i lavoratori designati come addetti antincendio non possono rifiutare l’incarico, se non per un giustificato motivo — non è quindi una scelta su base volontaria del dipendente, ma una designazione che il datore di lavoro può assegnare nell’ambito della propria organizzazione. Se durante un’ispezione emerge che l’azienda non ha mai designato nessun addetto, o che l’addetto designato non ha mai completato la formazione richiesta, la situazione viene trattata come una lacuna nell’organizzazione della sicurezza aziendale, con le sanzioni previste per la mancata attuazione delle misure di prevenzione incendi — a prescindere dal fatto che l’azienda abbia due dipendenti o duecento.


Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza specialistica in materia di prevenzione incendi. Per valutare il numero di addetti necessari nella tua azienda e il livello di formazione richiesto, rivolgiti a un consulente qualificato o al tuo RSPP.