Obblighi di sicurezza per le aziende agricole
Chi pensa che l’agricoltura sia un settore poco regolamentato, in fatto di sicurezza sul lavoro, si sbaglia di grosso. È vero il contrario: proprio perché si maneggiano trattori, motoseghe, sostanze chimiche e animali, spesso in condizioni di campo aperto e meteo variabile, la normativa impone alle aziende agricole un pacchetto di obblighi tra i più articolati tra tutti i settori produttivi. E non riguarda solo le grandi cooperative con decine di braccianti: anche il piccolo produttore che assume due stagionali per la vendemmia deve fare i conti con documenti, corsi e scadenze precise.
Il DVR, anche per chi ha un solo dipendente
Il punto di partenza è il Documento di Valutazione dei Rischi, il DVR: il testo scritto con cui il datore di lavoro analizza i pericoli presenti nella propria attività e indica le misure adottate per ridurli, richiesto dal D.Lgs. 81/2008, il testo unico che regola la salute e la sicurezza sul lavoro in Italia. Per anni le aziende più piccole, sotto i 10 dipendenti, potevano cavarsela con una semplice autocertificazione: bastava una dichiarazione firmata dal titolare, senza un vero e proprio documento di analisi. Il decreto interministeriale del 30 novembre 2012 ha chiuso questa scorciatoia per il settore agricolo, obbligando tutte le aziende agricole con dipendenti, indipendentemente dal loro numero, a redigere un DVR vero e proprio.
Questo significa che anche l’azienda familiare che assume un paio di braccianti per la raccolta deve avere un documento che affronti, punto per punto, i rischi concreti della propria attività: il ribaltamento dei trattori e delle macchine operatrici, la movimentazione manuale di casse e sacchi, l’esposizione ai prodotti fitosanitari (i cosiddetti fitofarmaci, cioè le sostanze usate per proteggere le colture da parassiti e malattie), il rumore e le vibrazioni trasmesse dai mezzi agricoli, il rischio biologico legato al contatto con animali o materiali organici, le cadute dall’alto durante la potatura, l’esposizione prolungata al sole. Un DVR agricolo che si limita a frasi generiche, senza quantificare tempi di esposizione, tipologie di macchinari e sostanze impiegate, non regge a un controllo ispettivo — e soprattutto non serve a prevenire nulla, che è poi lo scopo per cui esiste.
C’è una particolarità che vale la pena conoscere: il decreto interministeriale del 27 marzo 2013 ha introdotto una procedura di valutazione semplificata per le aziende che impiegano lavoratori stagionali per meno di 50 giornate lavorative all’anno, pensata proprio per l’agricoltura, dove la manodopera si concentra in picchi stagionali come la raccolta o la potatura. Semplificata non vuol dire assente: resta comunque necessario un documento che descriva i rischi specifici delle mansioni stagionali, solo con un livello di dettaglio proporzionato alla breve durata del rapporto di lavoro.
La formazione: non basta il corso generico
Chi lavora in un’azienda agricola non può limitarsi al corso di formazione generico che va bene per un ufficio. L’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, che disciplina la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, classifica ogni settore produttivo in base al codice ATECO — la classificazione statistica delle attività economiche — assegnandogli un livello di rischio: basso, medio o alto. L’agricoltura e la silvicoltura rientrano nella classe di rischio medio. In pratica questo si traduce in un percorso formativo di 4 ore di formazione generale, uguale per tutti i lavoratori di qualunque settore, più 8 ore di formazione specifica dedicata ai rischi del comparto agricolo: dodici ore complessive, da svolgere prima o comunque contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa, non più entro i primi due mesi come consentito in passato. La formazione va poi aggiornata periodicamente, con un corso di aggiornamento quinquennale.
A questo si aggiunge, per chi tra titolare o dipendenti svolge anche compiti di prevenzione (il cosiddetto RSPP, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la figura che coordina le misure di sicurezza aziendali), un modulo tecnico integrativo specifico per il comparto agricolo-forestale-zootecnico, più lungo e approfondito rispetto a quello generico. Se poi in azienda si usano attrezzature particolari — piattaforme elevabili, trattori con determinate caratteristiche, gru — possono servire abilitazioni ulteriori, i cosiddetti patentini per l’uso di specifiche macchine, che meritano un discorso a parte perché le regole cambiano parecchio da mezzo a mezzo.
Il patentino fitosanitari: obbligatorio da anni, spesso dimenticato
Un obbligo che molte piccole aziende agricole sottovalutano riguarda l’acquisto e l’uso dei prodotti fitosanitari destinati a un impiego professionale. Dal 26 novembre 2015 chi vuole acquistare o utilizzare questi prodotti deve essere in possesso di un certificato di abilitazione, comunemente chiamato patentino fitosanitari. Non è un dettaglio burocratico: senza patentino, il rivenditore non può nemmeno vendere il prodotto all’acquirente professionale. Il certificato si ottiene dopo un corso specifico organizzato dalle Regioni e ha una validità di cinque anni; alla scadenza va rinnovato con un corso di aggiornamento di 12 ore. Chi utilizza solo prodotti a uso non professionale — quelli venduti in confezioni pensate per il giardinaggio hobbistico, per intenderci — non rientra in questo obbligo, ma la distinzione tra le due categorie di prodotti non è sempre intuitiva e conviene verificarla con l’agronomo o il consulente di fiducia prima di fare acquisti.
Sorveglianza sanitaria e le altre figure obbligatorie
Come in ogni azienda con dipendenti, se il DVR individua rischi che lo richiedono — esposizione a fitofarmaci, rumore sopra determinate soglie, vibrazioni, movimentazione manuale di carichi pesanti — scatta l’obbligo della sorveglianza sanitaria, cioè le visite mediche periodiche affidate a un medico competente, la figura professionale incaricata di valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica. Vanno inoltre individuati gli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze, formati con corsi dedicati, ed eventualmente nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’RLS, se i dipendenti lo richiedono.
Un esempio concreto
Prendiamo un’azienda agricola a conduzione familiare in Piemonte, quattro ettari a vigneto, due dipendenti fissi e altri quattro stagionali assunti per un mese durante la vendemmia. Il titolare deve avere un DVR che tratti, tra gli altri, il rischio da trattamenti fitosanitari (con tanto di patentino in corso di validità per chi li esegue), il rischio meccanico legato all’uso del trattore e della pigiatrice, il rischio da movimentazione manuale per chi trasporta le casse d’uva. I due dipendenti fissi devono aver completato le 12 ore di formazione generale e specifica per il rischio medio del comparto agricolo, con aggiornamento ogni cinque anni. Per gli stagionali della vendemmia, assunti per un periodo brevissimo, si applica la valutazione semplificata prevista dal decreto del 2013, ma anche loro devono ricevere un’informazione minima sui rischi specifici del loro compito prima di iniziare a lavorare — non è possibile farli scendere in campo senza alcuna istruzione solo perché il contratto dura poche settimane.
Cosa si rischia a non essere in regola
Le conseguenze di non avere un DVR, o di averne uno solo sulla carta, non sono simboliche. L’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 punisce l’omessa valutazione dei rischi con l’arresto da quattro a otto mesi o con un’ammenda da 5.000 a 15.000 euro a carico del datore di lavoro. Se il documento esiste ma è privo di alcuni elementi essenziali previsti dalla legge, la sanzione prevista è un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro. A questo si aggiungono, in caso di infortunio sul lavoro riconducibile a carenze di sicurezza, le conseguenze civili e, nei casi più gravi, penali per lesioni o omicidio colposo — uno scenario che nessun imprenditore agricolo vuole trovarsi ad affrontare, ed è proprio per questo che vale la pena trattare questi adempimenti come parte della gestione ordinaria dell’azienda, non come una formalità da sbrigare una volta e dimenticare.
Questo articolo ha uno scopo informativo e non sostituisce una consulenza professionale personalizzata: per la valutazione dei rischi specifici della tua azienda agricola rivolgiti a un consulente per la sicurezza sul lavoro o al tuo RSPP di riferimento.