DVR per ditta individuale senza dipendenti: serve davvero?


Capita spesso: un idraulico, una grafica freelance, un elettricista che lavora sui cantieri altrui, tutti con la partita IVA e una ditta individuale, sentono parlare di DVR — il Documento di Valutazione dei Rischi, quello che le aziende con dipendenti devono avere per legge — e iniziano a preoccuparsi. Un cliente lo chiede, un collega ne parla come di un obbligo scontato, un corso online promette di “metterti in regola” in un pomeriggio. Ma se lavori davvero da solo, senza nessuno alle tue dipendenze, la risposta cambia completamente rispetto a chi ha anche un solo lavoratore in squadra.

Da dove nasce l’obbligo del DVR

Il Decreto Legislativo 81 del 2008, il testo che regola la sicurezza sul lavoro in Italia, mette la valutazione dei rischi tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro: è l’articolo 17, comma 1, lettera a), a stabilirlo. “Non delegabile” significa che nemmeno affidando l’incarico a un consulente esterno il titolare si libera della responsabilità: può farsi aiutare nella stesura tecnica, ma la firma e la responsabilità restano sue.

Il punto chiave, però, sta a monte: questo obbligo esiste solo se, nella tua attività, c’è qualcuno che la legge considera “lavoratore”. L’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto definisce il lavoratore come la persona che, indipendentemente dal tipo di contratto, svolge un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo per imparare un mestiere. È una definizione volutamente larga, pensata per includere anche situazioni “grigie” come tirocinanti, apprendisti o soci che lavorano materialmente in azienda. Ma se in quella definizione non rientra nessuno — perché sei tu, e solo tu, a svolgere l’attività — allora, semplicemente, non esiste un “datore di lavoro” nel senso previsto dal Titolo I del decreto, e con esso viene meno anche l’obbligo di redigere il DVR.

Cosa dice l’articolo 21 per chi lavora da solo

Il legislatore non ha lasciato questa situazione priva di regole: l’ha disciplinata a parte, con l’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, dedicato ai componenti dell’impresa familiare (quella regolata dall’articolo 230-bis del Codice civile, tipica di negozi e piccole attività a conduzione familiare), ai lavoratori autonomi, ai coltivatori diretti, ai soci di società semplici agricole, agli artigiani e ai piccoli commercianti. Per tutti questi soggetti gli obblighi sono ridotti rispetto a un’azienda con dipendenti: devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle norme di sicurezza, indossare dispositivi di protezione individuale (i cosiddetti DPI, cioè caschi, guanti, imbracature e simili) adeguati al lavoro svolto, e — se operano in un cantiere o comunque nell’ambito di un appalto presso terzi — esporre un tesserino di riconoscimento con foto, generalità e dati dell’attività, così che sul posto sia sempre chiaro chi sta lavorando e per conto di chi.

Quello che l’articolo 21 non richiede, per queste categorie, è proprio il pacchetto più oneroso: niente DVR obbligatorio, niente sorveglianza sanitaria imposta, niente formazione obbligatoria in materia di sicurezza. Chi lo desidera può comunque richiedere la sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifica sui rischi della propria attività, ma lo fa su base volontaria e a proprie spese, non perché la legge lo imponga sotto sanzione.

Un esempio per capirci

Prendiamo un falegname che ha aperto la propria ditta individuale tre anni fa e lavora da solo nel suo laboratorio: taglia, leviga, verniciano piccoli mobili su commissione. Non ha dipendenti, non ha soci, nessun familiare lavora materialmente con lui. In questa situazione non ha l’obbligo di redigere un DVR: rientra nella categoria dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 21, e i suoi obblighi si limitano a usare macchine a norma — la sega circolare revisionata, l’aspiratore di polveri funzionante — e a indossare i DPI adeguati, come occhiali e mascherina durante la levigatura.

Le cose cambiano se un giorno decide di prendere un apprendista, magari un ragazzo appena uscito da un istituto tecnico che vuole imparare il mestiere. In quel momento, anche se il ragazzo non è retribuito con uno stipendio pieno o lavora part-time, il falegname diventa “datore di lavoro” nei confronti di quella persona, perché rientra pienamente nella definizione ampia dell’articolo 2: da quel giorno scattano gli obblighi pieni, DVR compreso, con i tempi tecnici previsti dalla legge per formalizzarlo. Lo stesso vale se prendesse un collaboratore anche solo per qualche settimana, o se un familiare iniziasse a dargli una mano in modo continuativo nel laboratorio: la soglia che fa scattare l’obbligo non è “avere dipendenti a tempo indeterminato”, è avere anche una sola persona che lavora nell’ambito della sua organizzazione.

Le situazioni che spesso traggono in inganno

Ci sono alcuni casi limite su cui vale la pena soffermarsi, perché generano più dubbi del previsto tra chi ha una micro-impresa. Il collaboratore familiare che dà una mano “di tanto in tanto”, senza un vero inquadramento, è una zona grigia: se l’aiuto è saltuario e informale può non configurare un rapporto di lavoro vero e proprio, ma se diventa sistematico — la moglie che sta in negozio tutti i pomeriggi, il figlio che segue le consegne ogni settimana — la situazione più prudente è regolarizzarla come impresa familiare o come vero rapporto di lavoro, e a quel punto valgono le regole che abbiamo visto. Anche i tirocinanti, gli stagisti e i volontari, per quanto non percepiscano uno stipendio in senso tradizionale, rientrano quasi sempre nella definizione di lavoratore vista prima, proprio perché la norma include esplicitamente chi lavora “anche al solo fine di apprendere un mestiere”.

Un altro equivoco riguarda chi lavora da solo ma opera spesso su cantieri o presso sedi di clienti, in appalto o subappalto. In questi casi, anche restando lavoratore autonomo senza obbligo di DVR proprio, bisogna comunque collaborare con il DVR — o con il DUVRI, il documento che valuta i rischi da interferenza tra più imprese che operano nello stesso luogo — predisposto dall’impresa committente, ai sensi dell’articolo 26 del decreto. In pratica: non devi scrivere il tuo documento di valutazione dei rischi, ma devi rispettare le regole di sicurezza del cantiere in cui lavori e portare sempre con te il tesserino di riconoscimento, altrimenti rischi comunque una sanzione, seppure diversa da quella legata al DVR.

Perché comunque, a volte, conviene farlo lo stesso

Anche quando la legge non lo impone, ci sono buone ragioni pratiche per redigere ugualmente una valutazione dei rischi, magari in forma semplificata. La prima è che molti committenti — in particolare le imprese più strutturate o le pubbliche amministrazioni — chiedono comunque una documentazione sulla sicurezza a chi lavora per loro come fornitore o subappaltatore, indipendentemente da cosa dica strettamente la norma sul singolo lavoratore autonomo: averla pronta velocizza la partecipazione a gare e appalti. La seconda è che, se prevedi di crescere e prendere il primo collaboratore nel giro di qualche mese, partire con un’autovalutazione già abbozzata rende molto più semplice trasformarla nel DVR vero e proprio quando l’obbligo scatterà. Va anche ricordato che, per le aziende fino a dieci lavoratori, la legge (articolo 29, comma 5) permette di usare le procedure standardizzate — moduli precompilati dal Ministero del Lavoro pensati apposta per alleggerire il lavoro delle piccole realtà — quindi il passaggio da “nessun obbligo” a “obbligo con procedura semplificata” non è così ripido come si potrebbe temere.

La terza ragione è più personale: un incidente sul lavoro capita anche a chi lavora da solo, e in caso di controversie — con un’assicurazione, con un cliente che ti dà la colpa per un danno, o semplicemente per dimostrare la propria diligenza professionale — avere comunque tracciato per iscritto i rischi principali della propria attività e le misure adottate può essere utile, anche se nessuno te lo ha imposto per legge.

In sintesi

Se sei un imprenditore individuale che lavora davvero da solo — nessun dipendente, nessun socio operativo, nessun collaboratore stabile, nemmeno familiare — la legge non ti obbliga a redigere il DVR, ma ti chiede comunque di usare attrezzature a norma, indossare i DPI adeguati e, se lavori in appalti o cantieri, portare il tesserino di riconoscimento e rispettare le regole di sicurezza del luogo in cui operi. L’obbligo pieno, DVR compreso, scatta nel momento esatto in cui qualcun altro — anche part-time, anche non retribuito, anche un familiare — inizia a lavorare stabilmente con te. È un confine sottile, ma dal punto di vista legale è netto, e vale la pena tenerlo a mente prima di allargare la squadra, anche di una sola persona.


Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro. Per valutare la tua situazione specifica, in particolare se stai per prendere il primo collaboratore, rivolgiti a un RSPP o a un consulente qualificato.