Corso dirigente sicurezza: obblighi e contenuti


Tra tutte le figure coinvolte nella sicurezza aziendale, il dirigente è probabilmente quella più fraintesa, perché il termine viene usato nella vita di tutti i giorni in un senso più ampio e vago di quello che ha davanti alla legge. “Dirigente” per la normativa sulla sicurezza non è semplicemente chi ha un titolo altisonante in azienda: è una qualifica precisa, con obblighi formativi precisi, che riguarda solo chi effettivamente attua le direttive del datore di lavoro organizzando il lavoro altrui e vigilando sulla loro esecuzione.

Chi è davvero il dirigente, ai fini della sicurezza

Anche qui, come per il preposto, quello che conta non è il titolo formale ma la funzione effettivamente svolta. Un responsabile di produzione, un direttore di stabilimento, un capo area con potere decisionale sull’organizzazione del lavoro possono rientrare in questa definizione anche senza il termine “dirigente” scritto da nessuna parte sul contratto. Al contrario, una persona con un contratto da dirigente in senso puramente economico-contrattuale, ma che non organizza né sovrintende concretamente il lavoro di altri in materia di sicurezza, potrebbe non rientrare in questa qualifica specifica. È un caso in cui vale davvero la pena farsi aiutare da un consulente per capire come inquadrare correttamente le persone coinvolte, perché sbagliare la classificazione — trattare da lavoratore semplice chi in realtà svolge funzioni dirigenziali, o viceversa — porta a una formazione non conforme.

La formazione: cosa prevede oggi

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni entrato in vigore nel 2026, il corso base per i dirigenti è stato ridotto da 16 a 12 ore — una scelta che, va detto, non ha messo d’accordo tutti gli addetti ai lavori, dato il numero di argomenti che il corso deve comunque affrontare in questo tempo più contenuto. I contenuti coprono gli aspetti giuridico-normativi della sicurezza, la gestione e organizzazione della prevenzione in azienda, i modelli di organizzazione e gestione previsti dalla normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese, e le tecniche di comunicazione e relazione con i lavoratori.

Per i dirigenti che operano nell’ambito di imprese affidatarie in cantieri temporanei o mobili — quindi realtà del settore edile o assimilabili — si aggiunge un modulo specifico di 6 ore, dedicato ai rischi propri di quel contesto e agli obblighi previsti dalla normativa sui cantieri.

A differenza del corso preposto, per il dirigente resta ammessa la modalità e-learning, sia per la formazione base che per l’aggiornamento — una differenza non da poco rispetto alla figura del preposto, dove l’e-learning asincrono è stato invece escluso del tutto.

Riepilogo pratico

Aspetto Dettaglio
Durata corso base 12 ore (in passato 16)
Modulo aggiuntivo cantieri 6 ore, per imprese affidatarie in cantieri temporanei o mobili
Modalità ammesse Aula, videoconferenza, e-learning (per base e aggiornamento)
Aggiornamento Ogni 5 anni, 6 ore
Chi rientra nella qualifica Chi organizza e sovrintende concretamente il lavoro altrui, indipendentemente dal titolo contrattuale

Un esempio pratico

Prendiamo un’azienda manifatturiera di medie dimensioni con un responsabile di produzione che coordina tre capiturno e organizza i piani di lavoro dello stabilimento, decidendo le priorità operative e avendo margine per intervenire direttamente su come viene organizzata l’attività quotidiana. Questa persona, indipendentemente dal titolo esatto sul suo contratto, rientra con ogni probabilità nella qualifica di dirigente ai fini della sicurezza, e come tale va formata con il corso specifico da 12 ore, oltre — se applicabile — al modulo cantieri qualora l’azienda operi anche in quel contesto. I tre capiturno che rispondono a lui, invece, se si limitano a controllare l’esecuzione operativa del lavoro sul campo senza un margine decisionale organizzativo paragonabile, potrebbero più correttamente rientrare nella figura del preposto, con un percorso formativo diverso.

Perché la distinzione conta davvero

Non è un esercizio accademico: formare come “lavoratore semplice” una persona che in realtà svolge funzioni dirigenziali lascia l’azienda scoperta rispetto a un obbligo specifico, e la stessa cosa vale al contrario. In caso di infortunio, la corretta individuazione di chi aveva funzioni di direzione e organizzazione — e se quella persona era stata formata di conseguenza — è uno degli elementi che vengono verificati per stabilire le responsabilità. Vale quindi la pena, soprattutto nelle aziende con un organigramma non banale, fare una mappatura chiara di chi rientra in quale figura, invece di applicare etichette contrattuali che potrebbero non corrispondere alla realtà operativa.

Cosa si rischia se il dirigente non è formato

Le conseguenze di non formare correttamente chi svolge funzioni dirigenziali rientrano nella stessa fascia sanzionatoria prevista per la mancata formazione dei lavoratori: sanzione amministrativa, che può arrivare fino a diverse migliaia di euro per ciascuna persona coinvolta, con importi che raddoppiano oltre i cinque lavoratori interessati e triplicano oltre i dieci. Nei casi più gravi la norma prevede anche l’arresto, non solo l’ammenda pecuniaria — una possibilità che riguarda specificamente datori di lavoro e dirigenti, proprio per il peso della loro posizione organizzativa in azienda. Vale la pena ricordarlo perché spesso ci si concentra sugli obblighi formativi dei lavoratori “semplici”, dando per scontato che le figure più in alto nell’organigramma siano automaticamente più tutelate o meno esposte, quando in realtà accade l’esatto contrario: più alto è il livello di responsabilità organizzativa, più severe tendono a essere le conseguenze di un’eventuale lacuna formativa, non il contrario.

Il confine con il datore di lavoro e con l’RSPP

Un altro punto che genera confusione è la sovrapposizione tra dirigente, datore di lavoro e RSPP nelle aziende di dimensioni più contenute, dove spesso una sola persona finisce per ricoprire più ruoli contemporaneamente. Il titolare che oltre a essere datore di lavoro organizza direttamente anche il lavoro quotidiano di più reparti, senza delegare questa funzione a nessun altro, potrebbe di fatto svolgere anche funzioni dirigenziali oltre a quelle proprie del suo ruolo principale. Come già visto parlando del preposto, ogni ruolo effettivamente svolto richiede la propria formazione specifica: non esiste un corso “unico” che copra automaticamente datore di lavoro, dirigente e RSPP solo perché a ricoprire tutte queste funzioni è la stessa persona in un’azienda di piccole dimensioni. La sovrapposizione delle funzioni nella pratica quotidiana di una micro-impresa non riduce gli obblighi formativi corrispondenti a ciascuna di esse.

Per orientarsi in questi casi, un esercizio utile è elencare separatamente, per ogni persona chiave dell’organizzazione, quali funzioni svolge realmente: chi decide come organizzare il lavoro a livello generale, chi vigila sull’esecuzione quotidiana sul campo, chi si occupa della valutazione dei rischi. Spesso questo esercizio rivela che una singola persona, specialmente nelle aziende più piccole, ricopre contemporaneamente due o tre di queste funzioni, ciascuna delle quali richiede il proprio percorso formativo specifico, indipendentemente da come sia stato inquadrato il suo ruolo sulla carta al momento dell’assunzione, magari anni prima che l’azienda crescesse fino alla sua dimensione attuale.

Un buon momento per fare questa mappatura, se non l’hai mai fatta prima, è proprio quando arriva il momento di organizzare o aggiornare la formazione sicurezza in azienda: invece di limitarsi a chiedere all’ente formativo “quanti corsi lavoratori ci servono”, vale la pena portare con sé un elenco chiaro di chi fa cosa realmente in azienda, così che l’ente possa indicare correttamente quali percorsi aggiuntivi — dirigente, preposto, o entrambi per la stessa persona — sono effettivamente necessari, invece di scoprire eventuali lacune solo più avanti.


Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro. Per verificare correttamente quali figure della tua azienda rientrano nella qualifica di dirigente ai fini della sicurezza, rivolgiti a un consulente qualificato o al tuo RSPP.