Obblighi sicurezza per negozi al dettaglio
Chi apre un negozio pensa quasi sempre alla vetrina, all’assortimento, alla posizione. Raramente pensa che, dal momento in cui assume anche una sola persona, diventa un datore di lavoro a tutti gli effetti, con gli stessi obblighi di sicurezza che valgono per un cantiere o per una fabbrica, solo declinati su rischi diversi. È un equivoco comune, e capita spesso che chi gestisce un piccolo punto vendita scopra di essere in ritardo su qualche adempimento solo quando arriva un controllo, o peggio dopo un infortunio. Vediamo allora cosa prevede davvero la normativa per chi vende al dettaglio, dai grandi negozi con diversi commessi fino al piccolo esercizio a conduzione familiare che assume il primo dipendente.
Da quando scattano gli obblighi
Il riferimento normativo è il Decreto legislativo 81/2008, il testo che in Italia regola la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, comunemente chiamato Testo Unico sulla sicurezza. Si applica a qualunque attività che abbia almeno un lavoratore, e per lavoratore si intende non solo il dipendente assunto a tempo indeterminato: rientrano anche part-time, contratti a termine, apprendisti e in certi casi persino gli stagisti, perché tutti prestano la loro opera sotto la direzione del titolare. Una ditta individuale senza nessun collaboratore, in cui lavora solo il titolare, resta fuori dal grosso degli obblighi documentali, ma appena si assume anche una commessa per il sabato pomeriggio, scattano i doveri previsti dal decreto.
Il DVR: il documento che fotografa i rischi del negozio
Il primo adempimento da conoscere è il Documento di Valutazione dei Rischi, comunemente indicato con la sigla DVR. Si tratta di un’analisi scritta di tutti i pericoli presenti nell’attività, dalle scale usate per raggiungere gli scaffali alti al rischio di scivolamento sui pavimenti bagnati, dalla movimentazione manuale di scatoloni pesanti fino, in alcuni casi, al rischio di rapina per chi lavora vicino alla cassa. Il datore di lavoro deve elaborarlo insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la figura tecnica che nelle attività a basso rischio come il commercio può coincidere con il titolare stesso, purché frequenti un corso di formazione specifico e aggiorni le proprie competenze nel tempo.
Il DVR non è un documento che si scrive una volta e si archivia: va rivisto ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro, per esempio quando si ristruttura il locale, si introducono nuove attrezzature o cambia in modo significativo l’organico. Per le realtà più piccole esistono procedure semplificate, ma il principio resta lo stesso: il titolare deve poter dimostrare, in caso di controllo, di aver ragionato in modo concreto sui rischi specifici del proprio negozio, non di aver compilato un modello generico scaricato da internet.
La formazione: non basta l’esperienza sul campo
Un secondo pilastro riguarda la formazione dei lavoratori, disciplinata nel dettaglio dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Questo accordo classifica le attività economiche in tre fasce di rischio, basso, medio e alto, in base al codice ATECO, cioè il codice che identifica il settore economico dell’impresa presso la Camera di Commercio. Il commercio al dettaglio rientra generalmente nella fascia a rischio basso, insieme a uffici, servizi e artigianato, e per questa fascia la formazione obbligatoria prevede 4 ore di formazione generale, comune a tutti i settori, più 4 ore di formazione specifica sui rischi tipici dell’attività, per un totale di 8 ore. Va ripetuta con un aggiornamento periodico, ogni cinque anni, della durata di 6 ore.
Vale la pena ricordare che la classificazione può discostarsi dal solo codice ATECO se, in base alla valutazione dei rischi concreta, l’attività svolta espone a pericoli superiori a quelli tipici del settore: un negozio che gestisce anche un piccolo laboratorio interno, per esempio, potrebbe rientrare in una fascia di rischio diversa per quella parte di attività. In ogni caso, la formazione va erogata prima che il lavoratore inizi concretamente a operare, non dopo qualche mese di prova sul campo come talvolta si tende a pensare.
Le figure da designare: non solo il titolare
Oltre alla formazione generale, il datore di lavoro deve individuare tra i propri dipendenti almeno un addetto alla gestione delle emergenze antincendio e un addetto al primo soccorso, entrambi da formare con corsi specifici che variano in durata a seconda del livello di rischio dell’attività. Nei negozi più piccoli capita spesso che sia lo stesso titolare a ricoprire uno di questi ruoli, ma nulla vieta di designare un commesso di fiducia, purché frequenti la formazione richiesta e sia effettivamente presente durante l’orario di apertura. Se in negozio ci sono più turni o più punti vendita, conviene individuare più addetti in modo che ci sia sempre qualcuno formato presente, perché un’emergenza non aspetta certo che arrivi il turno giusto.
Cassetta di primo soccorso o pacchetto di medicazione
Un dettaglio che molti titolari sottovalutano riguarda la dotazione di primo soccorso da tenere in negozio, disciplinata dal Decreto Ministeriale 388 del 2003. La norma distingue le aziende in gruppi in base al numero di lavoratori: quelle con tre o più lavoratori devono dotarsi di una vera e propria cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo elencato in un allegato specifico del decreto, mentre le realtà più piccole, con meno di tre lavoratori, possono limitarsi a un pacchetto di medicazione, più semplice ma comunque regolamentato. In entrambi i casi il contenuto va controllato periodicamente e reintegrato quando i prodotti scadono o vengono utilizzati, non basta acquistarlo una volta e lasciarlo in un cassetto.
La prevenzione incendi: quando serve un vero progetto
Per la maggior parte dei negozi di piccole e medie dimensioni non è richiesto un Certificato di Prevenzione Incendi in senso stretto, ma la soglia cambia in base alla metratura. Le attività commerciali con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati rientrano tra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco secondo il DPR 151/2011, e superata questa soglia occorre presentare un progetto antincendio al Comando Provinciale competente prima di aprire, oltre a rispettare requisiti più stringenti su vie di fuga, segnaletica ed estintori. Sotto questa soglia gli obblighi restano comunque presenti, solo meno formalizzati: vanno garantiti estintori a norma, segnaletica delle uscite di emergenza sempre visibile e libera da ostacoli, e un piano di gestione delle emergenze che il personale conosca davvero, non solo sulla carta.
Un esempio concreto
Prendiamo il caso di Marco, che gestisce un negozio di abbigliamento di circa 120 metri quadrati con due commesse a tempo parziale. Essendo sotto i 400 metri quadrati, non deve presentare un progetto antincendio ai Vigili del Fuoco, ma deve comunque avere il DVR aggiornato, aver fatto formare entrambe le dipendenti con le 8 ore previste per il rischio basso, e aver designato una delle due come addetta al primo soccorso e antincendio. Avendo tre persone che lavorano abitualmente in negozio, contando anche se stesso, rientra nel gruppo che richiede la cassetta di pronto soccorso completa, non il semplice pacchetto di medicazione. Se un giorno decidesse di installare telecamere per motivi di sicurezza, dovrebbe inoltre valutare con attenzione la questione della privacy, perché le telecamere che riprendono anche l’area di lavoro delle dipendenti richiedono, oltre all’informativa prevista dal GDPR, il rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori: serve un accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, perché un controllo a distanza dei dipendenti non può essere deciso unilateralmente dal titolare.
Cosa succede a chi non è in regola
Le sanzioni per chi non rispetta questi obblighi variano molto a seconda della violazione contestata: si va da sanzioni amministrative per la mancata formazione o l’assenza della cassetta di primo soccorso, fino a conseguenze più gravi, anche penali, se manca del tutto il DVR in presenza di dipendenti o se un infortunio viene collegato a una carenza specifica negli adempimenti di sicurezza. Gli importi esatti cambiano nel tempo e dipendono dal tipo di violazione, per cui non ha molto senso riportare qui una cifra precisa: quello che conta capire è che il rischio reale non è solo economico, perché in caso di infortunio grave la mancanza di questi documenti pesa moltissimo anche sul piano delle responsabilità personali del titolare.
Gestire un negozio in regola su questi aspetti richiede tempo all’inizio, soprattutto per capire quali obblighi si applicano alla propria situazione specifica, ma una volta impostato il sistema, con DVR aggiornato, formazione erogata per tempo e dotazioni di primo soccorso controllate periodicamente, diventa una routine da mantenere più che un problema da risolvere ogni volta da zero.
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza professionale: per una valutazione puntuale della propria attività è sempre opportuno rivolgersi a un consulente per la sicurezza sul lavoro o al proprio RSPP.