Aprire un centro estetico: adempimenti e autorizzazioni
Chi sogna di aprire un centro estetico di solito ha già chiaro il locale che vorrebbe, magari anche l’arredamento e il nome dell’attività. Quello che spesso manca è la mappa degli adempimenti da affrontare prima di poter accogliere il primo cliente, e non è un dettaglio da poco: saltare un passaggio, o farlo nell’ordine sbagliato, può costringere a bloccare tutto proprio nei giorni in cui si vorrebbe inaugurare. Vediamo allora, in ordine logico, cosa serve davvero: dalla qualifica professionale fino all’ultima carta da presentare in Comune.
Prima di tutto: la qualifica professionale
In Italia l’attività di estetista non si può improvvisare, ed è la legge 4 gennaio 1990, n. 1 a stabilirlo. Questa norma definisce l’estetista come chi svolge trattamenti sulla superficie del corpo umano con lo scopo di mantenerlo in condizioni ottimali, migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico, usando tecniche manuali, apparecchi elettromeccanici ad uso estetico e prodotti cosmetici. Restano invece fuori da questa definizione, ed è una distinzione che vale la pena tenere a mente, i trattamenti con finalità esclusivamente terapeutica, che appartengono all’ambito medico.
Per ottenere l’abilitazione occorre superare un esame teorico-pratico regionale, al quale si arriva in genere dopo un corso di qualificazione di due anni (minimo 900 ore annue) seguito da un anno di specializzazione, oppure da un anno di inserimento pratico presso un’impresa già avviata. Chi vuole aprire un centro estetico senza essere personalmente qualificato può comunque farlo, ma dovrà avere in organico un responsabile tecnico abilitato, sempre presente durante l’attività: la legge non permette che un centro estetico lavori anche un solo giorno senza una figura qualificata al suo interno.
La forma giuridica e l’iscrizione in Camera di Commercio
Una volta risolta la questione della qualifica, si passa alla parte più amministrativa. L’attività di estetista rientra tra i mestieri artigiani, quindi nella maggior parte dei casi la ditta individuale o la società che apre un centro estetico si iscrive all’Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio competente per territorio, in base a quanto previsto dalla legge quadro sull’artigianato (legge 443/1985) e dall’articolo 8 della legge 580/1993 sul riordino delle Camere di Commercio. Tutto questo, insieme all’apertura della partita IVA e alla scelta del codice ATECO più adatto all’attività (quello dei servizi di trattamento estetico), si gestisce oggi con un’unica pratica telematica, la Comunicazione Unica, che in un solo invio attiva anche la posizione INPS come artigiano e comunica i dati all’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione comporta poi il pagamento di un diritto camerale annuale, il cui importo dipende dalla forma giuridica scelta e, per le società, dal fatturato.
La SCIA: il passaggio che apre davvero le porte
Il documento che permette materialmente di iniziare l’attività è la SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, disciplinata a livello nazionale dal DPR 160/2010 e da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove sorge il centro estetico. È un meccanismo di autocertificazione: chi firma la SCIA dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere già tutti i requisiti richiesti, professionali e igienico-sanitari, e per questo l’attività può partire lo stesso giorno del deposito, senza dover attendere un’autorizzazione preventiva. La contropartita di questa rapidità è che i controlli, quando arrivano, arrivano dopo, e se qualcosa non corrisponde a quanto dichiarato le conseguenze ricadono su chi ha firmato.
Alla SCIA si allegano di norma la planimetria dei locali firmata da un tecnico abilitato, l’autocertificazione sul possesso dei titoli professionali propri o del responsabile tecnico, e la documentazione che attesta la conformità igienico-sanitaria di locali, impianti e apparecchiature. In molti Comuni la pratica SUAP viene trasmessa in automatico anche alla ASL territorialmente competente, che può effettuare un sopralluogo di verifica anche a distanza di tempo dall’apertura: non è un’ipotesi remota, è una prassi comune nei controlli di igiene pubblica sulle attività estetiche.
Un punto su cui vale la pena soffermarsi riguarda le apparecchiature elettromeccaniche: la legge 1/1990 ne contiene un elenco allegato, dai vaporizzatori ai dispositivi per elettrostimolazione, e solo quelle apparecchiature possono essere usate nell’ambito di un trattamento estetico. Alcuni strumenti più invasivi, come certi macchinari a luce pulsata usati per l’epilazione permanente, sono stati in passato oggetto di interpretazioni diverse tra Regioni: prima di acquistare un’apparecchiatura conviene sempre verificare presso l’ASL o il SUAP se rientra tra quelle consentite per l’attività di estetista o se richiede invece competenze e autorizzazioni di tipo sanitario. È un controllo che richiede pochi minuti ma evita di ritrovarsi con un investimento inutilizzabile.
Solarium, tatuaggi e altri servizi accessori
Molti centri estetici, oltre ai trattamenti classici, offrono servizi come il solarium, la ricostruzione delle unghie o, in alcuni casi, tatuaggi e piercing. Qui la mappa degli adempimenti si complica, perché ciascuno di questi servizi può essere disciplinato da normative regionali specifiche, spesso più severe di quelle generali per l’estetica. Per il solarium, ad esempio, diverse Regioni prevedono una notifica sanitaria dedicata e regole sull’informativa al cliente riguardo ai rischi dell’esposizione ai raggi ultravioletti. Per tatuaggi e piercing, le Regioni richiedono in genere una notifica separata all’ASL, requisiti igienico-sanitari più stringenti sugli strumenti monouso e, in alcuni casi, un percorso formativo specifico per l’operatore. Chi progetta di offrire questi servizi accessori dovrebbe verificarne la disciplina fin dalla fase di progettazione del locale, perché le esigenze impiantistiche (aspirazione, punti di sterilizzazione, aree separate) possono cambiare in modo sensibile la metratura necessaria.
I requisiti del locale: non tutti gli spazi vanno bene
Prima ancora di firmare un contratto di locazione, conviene verificare che il locale individuato rispetti i requisiti urbanistici ed edilizi previsti dal regolamento comunale o regionale di igiene. Serve innanzitutto l’agibilità, cioè l’attestazione che l’immobile è idoneo all’uso previsto, con una destinazione d’uso compatibile con l’attività commerciale o artigianale. Sul piano strutturale, molti regolamenti richiedono un’altezza minima dei locali non inferiore a 2,70 metri per gli spazi con presenza continuativa di persone, oltre a superfici minime per ogni cabina o postazione di lavoro e un’adeguata aerazione, naturale o meccanica. Questi parametri variano da territorio a territorio, quindi la verifica va sempre fatta sul regolamento specifico del Comune in cui si intende aprire, non su quanto letto altrove: un locale che sembra perfetto in un altro Comune potrebbe non essere a norma in quello scelto.
Un esempio pratico
Prendiamo il caso di Sara, che dopo aver conseguito l’abilitazione da estetista decide di aprire un piccolo centro in un Comune di provincia. Prima ancora di cercare il locale, contatta l’ufficio SUAP per farsi indicare il regolamento comunale di igiene e scopre che nella sua zona è richiesta una superficie minima di sette metri quadrati per cabina: questo la porta a scartare un fondo che aveva già adocchiato, troppo piccolo per ospitare due postazioni di lavoro. Trovato un locale adatto, avvia la Comunicazione Unica per aprire la partita IVA e iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane, quindi presenta la SCIA al SUAP allegando planimetria, titoli professionali e autocertificazione dei requisiti igienico-sanitari. Può cominciare a lavorare da subito, ma sa che nei mesi successivi un tecnico dell’ASL potrebbe presentarsi per un controllo, quindi conserva con cura tutta la documentazione presentata.
Cosa succede a chi salta questi passaggi
Aprire senza l’abilitazione professionale, senza un responsabile tecnico qualificato, o senza aver presentato la SCIA, espone a sanzioni sia amministrative che, nei casi più gravi di esercizio abusivo della professione, penali, oltre alla possibilità che l’attività venga chiusa d’ufficio dagli organi di controllo. Gli importi esatti dipendono dal tipo di violazione contestata e vengono aggiornati periodicamente, motivo per cui non ha senso indicare qui una cifra fissa: quello che conta è capire che il rischio non riguarda solo una multa, ma la possibilità stessa di continuare a lavorare in quel settore.
Dopo l’apertura: gli adempimenti non finiscono qui
Una volta aperto il centro, restano da seguire gli obblighi che valgono per qualsiasi attività con dipendenti o collaboratori: la sicurezza sul lavoro secondo il Decreto legislativo 81/2008, con l’eventuale redazione del Documento di Valutazione dei Rischi se in azienda lavora anche una sola persona oltre al titolare, la formazione specifica del personale sui rischi chimici tipici del settore, e una gestione corretta dei dati sensibili dei clienti raccolti prima dei trattamenti, come eventuali allergie o condizioni della pelle, che rientrano nella disciplina del GDPR sulla protezione dei dati personali. Questi aspetti meritano un approfondimento a parte proprio perché richiedono un aggiornamento costante, non un adempimento da spuntare una sola volta all’apertura.
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza professionale: per verificare i requisiti aggiornati del proprio Comune e della propria Regione è sempre opportuno rivolgersi al SUAP territoriale, a un consulente del lavoro o a un commercialista.